Cosa accade dal 1 gennaio gennaio per con il decreto 40/2021 sulla regolarizzazione degli sport invernali? News per sci, snowboard, telemark, ma anche sci alpinismo, fuori pista e attività escursionistiche come le ciaspolate. Sono state introdotte precise norme di comportamento che si ispirano al principio del tutto innovativo della auto-responsabilità dell’utente delle nevi.Ma che si intende per auto-responsabilità?Andiamo di spiegone l’utente dovrà commisurare le proprie capacità tecniche e fisiche al tipo di percorso da intraprendere.Per rispondere a tale dovere, nel caso di comprensori sciistici, l’utente dovrà essere messo in condizione di conoscere le caratteristiche e le informazioni per l’uso delle piste. Anche per il gestore delle piste vi è un nuovo e puntuale obbligo di pubblicare e affiggere alla partenza de- gli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste tutte le informazioni necessarie (a mezzo cartellonistica informativa, bollettini valanghe, map- pe, ecc.) all’uso dei percorsi (articolo 16 “informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni”).Attenzione, perché l’auto-responsabilità riguarda anche la decisione circa la propria capacità di affrontare una pista sulla base del suo colore e dunque della difficoltà! L’innovativo articolo 27 (“percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori”) introdotto dal decreto, inserisce, infatti, l’ob- bligo per gli sciatori, gli snowboarders e gli utenti del telemark di praticare solo le piste che hanno un grado di difficoltà adeguato alle pro- prie capacità fisiche e tecniche e che, dunque, qualora si decosse di lanciarsi su una pista nera devono essere “elevate”.La conseguenza ???? Una pericolosa caduta lungo la pista ? ma anche una sanzione per il trasgressore da € 250,00 ad € 1.000,00.Come vuole il nuovo principio introdotto dal decreto all’art. 18 (“velocità e obbligo di prudenza”): con esso la prudenza, la diligenza e l’attenzione da parte dell’utente / sportivo deve manifestarsi cominciando dalla scelta della pista da percorrere.E quindi lo sciatore, snowboarders o utente del telemark deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione che sia adeguato alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescri zioni di sicurezza esistenti, oltre che alle condizioni generali della pi-sta stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’in- tensità del traffico. Inoltre, l’andatura di discesa deve essere adeguata alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento. Ma arrivano “a valanga “anche altre nuove previsioni introdotte dal decreto.Sulla precedenza (articolo 19 “precedenza”), viene mantenuta la pregressa previsione per cui lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con quello a valle;Sul sorpasso (articolo 20 “sorpasso”), attenzione eh ! sono mantenute le previsioni già esistenti per cui l’utente sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente e di avere sufficiente visibilità, effettuando il sorpasso sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una di- stanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.Sull’incrocio (articolo 21 “incrocio”) viene ora eliminata la prece- ldenza a destra o in base alla segnaletica, prevedendo che l’utente deve essere in grado di modificare la propria traiettoria e ridurre la veloci- tà per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra dire- zione o da altra pista.Sulla sosta (articolo 21 “sosta”) invece è previsto che chi si immette in una pista o che riparte dopo aver effetti una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri. Sullo stazionamento (articolo 22 “stazionamento”) tenete presente che gli sciatori in sosta presso apposite strutture o altro devono fare attenzione a posizionare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile al fine di non ostruire la pista e non recare intralcio o pericolo agli altri.Per chi trasgredisce le previsioni , non meteo ma normative piovono multe !!Frequenti sono i casi di scontri con altri avventori delle piste ! Che di fa ? Sul concorso di colpa in caso di sinistro (articolo 28 “concorso di responsabilità”), ricordiamo che vige la presunzione di concorso di responsabilità in caso di scontro tra sciatori, salvo poi dimostrare la propria assenza di colpa.E proprio in tema di sinistri, viene resa obbligatoria l’assicurazione sulle piste (articolo 30 “assicurazione obbligatoria”): ora il decreto prevede a carico dello sciatore il dovere di possedere una polizza assicurativa in corso di validità a copertura dalle responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.Non una RCA ma una RC-SCI! E per l’utente che prova a fare il furbone e che non ne è provvisto questi può essere sanzionato con una multa variabile tra € 100,00 ed € 150,00, oltre al ritiro dello ski- pass.Viene, inoltre, introdotto il divieto di sciare in stato di ebbrezza alcolica , occhio ai bombardini amici della neve !!!! Dal 1 gennaio , infatti , il decreto ha previsto il divieto di sciare in stato di ebbrezza alcolica o dovuto all’assunzione di sostanze tossico- logiche.L’accertamento dello stato di ebbrezza avviene attraverso la sottoposizione ad esami come previsti nel regolamento attuativo del codice della strada (DPR n. 495/1992) e, quindi, mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata la cui concentrazione alcolemica non dovrà corri- spondere o essere superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).